La presente dichiarazione sostitutiva deve essere presentata (in alcuni casi a pena di decadenza dall’agevolazione d’imposta prevista dal vigente regolamento comunale sull’imposta municipale immobiliare per lo stato di fatto dichiarato) entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello, in cui è dovuta l’imposta, e ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modifiche.